Si stanno susseguendo post e info sull'approvazione dell'art. 19 bis del D.L Fiscale che estende, a tutti i professionisti, il principio noto come "equo compenso".
Non vi è dubbio che si tratti di un rilevante segnale sul tema della dignità d'esercizio delle attività intellettuali però, prima di cantare gli osanna e sparare i fuochi d'artificio, bisogna capir bene di cosa , nel concreto, si sta parlando.
Premessa obbligatoria è il fatto che il dispositivo è nato per gli Avvocati e solo adesso è stato esteso a tutte le altre professioni.
Al comma 1.1 dell'art 13 bis, richiamato dall'articolo 19 bis del D.L., testualmente si afferma che il principio si applica ai rapporti professionali "regolati da convenzioni" ed eseguiti in favore di banche, assicurazioni nonchè di quelle imprese che NON rientrano nelle fattispecie delle microimprese o delle P.M.I. Si applica solo se queste convenzioni sono state predisposte "unilateralmente" da queste imprese.
Il c.3 estende l'applicazione del principio anche alla Pubblica Amministrazione.
Ne consegue, allo stato, che nessuna nuova forma di tutela è stata introdotta per i rapporti di lavoro intellettuale con i privati, con le microimprese e con le P.M.I. per i quali continuano a vigere le attuali regole, cioè l'assenza di qualsivoglia principio di garanzia di equità anche se sancito dall'art. 36 della Costituzione.
Tenuto conto del tessuto produttivo del Paese e del peso ponderale che i LL.PP. hanno - nel settore dell'ingegneria e dell'architettura- rispetto al mercato ( +/- il 15%) solo pochi professionisti, quelli che lavorano sotto convenzione con banche, assicurazioni e grandi imprese o quelli che lavorano per la P.A. ne potranno beneficiare.
Ciò significa che la guardia non può essere abbassata, la strada è significativamente lunga e difficoltosa e ciò sarà bene ribadire il prossimo 30 Novembre, in occasione della manifestazione unitaria a Roma. Abbiamo fatto solo un piccolo passo!