Incongruenze normativo-burocratiche

Lunedì scorso abbiamo ragionato sulle assurdità del nostro sistema burocratico. Ne fornisco un recente esempio.

A seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo il Governo ha deciso, improvvisamente, di anticipare l’entrata in vigore di un nuovo sistema di regole tecniche per l’edificazione in zona sismica, basato su un più evoluto sistema di calcoli e più stringenti controlli delle operazioni di cantiere.  Fin qui nulla di grave anzi, come ho già sostenuto, è nostro dovere ed interesse  perseguire ogni possibile miglioramento sulla qualità delle costruzioni.  Quello che  non si comprende è il motivo dell’accelerazione  repentina sull’entrata in vigore rispetto ai tempi prefissati, che ha causato l’intasamento degli Uffici preposti a causa del gran numero di pratiche presentate, per evitare di incorrere nei maggiori costi di costruzione connessi al nuovo quadro normativo, quasi che la normativa previgente non fosse idonea a garantire la sicurezza delle costruzioni, cosa che non è; semmai i problemi riscontrati nei crolli che hanno interessato  anche nuove strutture possono attribuirsi a imperizia o, peggio, dolo , nell’attività realizzativa, e questo difficilmente una norma scritta, per quanto stringente, potrà del tutto eliminare.

Successivamente il Ministero ha ritenuto precisare, con un’apposita Circolare emessa nel mese di Agosto, che anche per le costruzioni avviate con la vecchia normativa, nel caso di una variante “sostanziale”, è necessario procedere alla verifica e ricalcolazione dell’intera struttura  secondo le nuove norme. Disposizione che vale solo per le opere edificate da privati e non per le opere pubbliche.

Qui sorgono le perplessità. La prima : proprio le opere pubbliche sono quelle che, in pratica, devono garantire per prime la massima affidabilità e sicurezza e quindi, se il principio fosse giusto, ad esse andrebbe in primis applicato.  La seconda, di ordine più tecnico ma non per questo di difficile comprensione, è quella che  in caso di costruzione già avviata secondo un modello di calcolo, è quasi impossibile, e comunque enormemente costoso, adeguare la struttura già eseguita alle nuove norme senza ricorrere alla sua demolizione. La terza è che questa disposizione non contempla il fatto che, normalmente, le norme non possono essere applicate retroattivamente, nel caso specifico si riferiscono a diritti maturati ed acquisiti , comunque si deve poterle applicare.

Per di più la Circolare si è ben guardata dal definire cosa debba intendersi, nel caso specifico, per variante “sostanziale”, lasciando i funzionari preposti soli davanti a questo dilemma:  non è difficile immaginare, una diffusa tendenza degli Uffici a considerare “ sostanziale” quasi qualunque  tipo di variante, complicando così il rapporto tra utente ed Uffici, ingenerando un forte contenzioso che appesantirà anche il lavoro di Tar e Tribunali, forse contribuendo all’aumento di realizzazioni in parte nascoste per non incorrere negli inutili fastidi di questa incongruenza.

Non a caso alcune Regioni sono già intervenute sulle carenze interpretative disponendo, motu proprio, la definizione di questi casi per dare certezza operativa ad Uffici e utenti.

Dobbiamo sperare che il Ministero e la Regione si faranno carico del problema, forse dovuto al caldo agostano, e non ho dubbi che le rappresentanze delle categorie tecniche ed imprenditoriali faranno sentire presto la loro voce, come ha già fatto il C.N.Ingegneri.

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