Il paesaggio come materiale per la realizzazione del progetto

La nostra Costituzione riconosce nel paesaggio un elemento da salvaguardare e tutelare. Sin dal 1939 apposite Leggi hanno sancito questo principio che, praticamente, si è tradotto nell’obbligo di sottoporre alla valutazione delle Soprintendenze tutte le opere di trasformazione, e quindi anche quelle edilizie, insistenti in quegli ambiti sottoposti ad apposito vincolo di tutela.
Ora il regime vincolistico, cui si perviene attraverso una lunga fase istruttoria, interessa una estesa parte della nostra Regione, e permane anche per quei luoghi che, a causa di trasformazioni più o meno avvedute, hanno di fatto perso quelle valenze che ne giustificavano appunto la tutela.
Adesso, con il Decreto Assessoriale del Luglio 2006, un nuovo strumento meglio consentirà, sia ai progettisti e le imprese che agli uffici competenti, di meglio operare, con un occhio più vigile rispetto alle caratteristiche naturali e paesaggistiche del nostro territorio riducendo contemporaneamente anche quegli aspetti di valutazione discrezionale che tanti problemi interpretativi e le conseguenti lungaggini hanno causato.
Mi riferisco alla cosiddetta Istanza di autorizzazione paesaggistica che prevede la redazione di un apposito studio ambientale definito Relazione paesaggistica.
Và subito evidenziato che si tratta di un adempimento necessariamente propedeutico alla ideazione e redazione del progetto di trasformazione dell’ambiente; propedeutico in quanto esso deve verificare ed analizzare le caratteristiche peculiari del sito dalle quali trarre quegli spunti atti a produrre un progetto che, rispettoso di esse, le faccia diventare carattere ed elemento di innovazione e consapevolezza.
In fondo si tratta di rendere esplicito il ragionamento che ogni buon progettista dovrebbe porre a base dei suoi schemi progettuali, atteso che il principio del rispetto dello spirito del luogo, il cosiddetto “ genius loci”, è elemento di buona pratica progettuale già universalmente riconosciuto sin dai tempi di Leon Battista Alberti, che nel Quattrocento lo codificò nel suo “ De re aedificatoria”.
Quindi lo sforzo e l’attenzione richiesti nella redazione di un progetto devono esplicitamente considerare quali elementi del progetto le caratteristiche del suolo, della vegetazione, delle vedute, nonché la presenza di elementi costruiti che, insieme alla sensibilità del progettista, concorrono alla sua definizione.
Naturalmente la fredda norma, almeno nella stesura attuale, non è scevra da critiche che, a giudizio di chi scrive, riguardano essenzialmente una certa applicazione indifferenziata anche ad ambiti e contesti che, per caratteristiche intrinseche o status giuridico, poco o nulla potrebbero giovarsi di questi approfondimenti.
E’ quindi necessario che il maggior sforzo che inevitabilmente verrà richiesto tanto agli operatori che ai responsabili degli Uffici sia consapevolmente riservato a quegli ambiti e quelle situazioni che ne possano trarre effettivo beneficio.
Questo criterio, che confidiamo potrà trovare condivisione da parte di chi ne ha la responsabilità politica, farà si che gli sforzi ed i sacrifici che inevitabilmente comporta siano vissuti con la consapevolezza e l’orgoglio di concorrere, ognuno per i propri ruoli e responsabilità, all’arricchimento della nostra terra, che nell’ambiente e nel paesaggio ancora oggi conserva i suoi punti di forza rispetto al mercato globale.

SEDE OPERATIVA
Via Indaco, 23 (Spazio SAL)
95129 Catania - Italy

SEDE LEGALE
Via S. Gaspare Bertoni, 5
95030 Tremestieri Etneo (CT) - Italy

T +39 095 5183405
M +39 335 5266293

© 2012 Scannella Architects - P.IVA: 04042850877 | C.F.: SCN GPP 53M21 C351 E